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Sez. L, Sentenza n. 517 del 22/01/1981 (Rv. 410999 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMISSIONE TOTALE O PARZIALE DELLE CONCLUSIONI DELLE PARTI SULLA EPIGRAFE - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410999-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMISSIONE TOTALE O PARZIALE DELLE CONCLUSIONI DELLE PARTI SULLA EPIGRAFE - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'omissione, totale o parziale, delle conclusioni dei contendenti nell'epigrafe della sentenza e causa di nullita della stessa solo quando riveli, in concreto, un difetto di attivita da parte del giudice, nel senso che alla trascrizione formalmente omessa corrisponda un vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia, ovvero la mancata pronuncia su di un capo della domanda. Tale difetto di attivita e da escludere quando dalla motivazione risulti che il giudice abbia portato il proprio esame sul contenuto delle conclusioni non trascritte o abbia fondato la sua decisione su altri elementi i quali implichino che le conclusioni omesse, anche se fossero state trascritte ed esaminate, sarebbero state disattese. (Conf 2816/77, mass n 386437).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)