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Sez. 1, Sentenza n. 3093 del 11/05/1981 (Rv. 413660 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMESSA O INCOMPLETA TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI DELLE PARTI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413660-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMESSA O INCOMPLETA TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI DELLE PARTI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce, di per se, motivo di nullita della sentenza, trattandosi di mero adempimento formale, prescritto non a pena di nullita dall'art 132, capoverso n 3, cod proc civ, a meno che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attivita del giudice, nel senso di aver determinato una mancata pronuncia sulla conclusione non trascritta. (V 517/81, mass n 410999; (V 5974/79, mass n 402660; (Conf 5568/79, mass n 402161).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)