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Sez. 3, Sentenza n. 2816 del 29/06/1977 (Rv. 386437 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMISSIONE TOTALE O PARZIALE DELLE CONCLUSIONI DELLE PARTI - NULLITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386437-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMISSIONE TOTALE O PARZIALE DELLE CONCLUSIONI DELLE PARTI - NULLITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'omissione, totale o parziale, delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza, non e causa di nullita se non quando quell'omissione riveli, in concreto, un difetto di attivita da parte del giudice, nel senso che alla trascrizione formalmente omessa corrisponde un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero la mancata pronunzia su un capo della domanda. Tale difetto di attivita e sicuramente da escludere, non soltanto quando dalla motivazione risulti che il giudice abbia portato il proprio esame sul contenuto delle conclusioni non trascritte, ma anche quando abbia fondato la sua decisione su altri elementi, i quali implichino che le conclusioni omesse, anche se fossero state trascritte ed esaminate, sarebbero state disattese. (Conf 1026/75, mass n 374429; (Conf 3293/73, mass n 367166).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)