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Sez. L, Sentenza n. 3200 del 18/03/1995 (Rv. 491262 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Cassa integrazione straordinaria - Condizioni di erogabilità nel vigore dell'art. 2 legge n. 301 del 1979 - Richiesta di ammissione da parte del curatore fallimentare recedente senza preavviso al momento della dichiarazione di fallimento - Diritto al trattamento di cassa integrazione dei lavoratori dopo la riscossione dell'indennità di preavviso o l'iscrizione del relativo credito nella massa fallimentare - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491262-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

In tema di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di condizioni previste per la sua erogazione nel vigore dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n. 301, ove l'ammissione al trattamento stesso sia avvenuta su richiesta del curatore fallimentare che abbia provveduto al licenziamento senza preavviso dei lavoratori al momento della dichiarazione di fallimento dell'azienda datrice di lavoro, deve escludersi che i lavoratori licenziati, i quali abbiano percepito l'indennità sostitutiva del preavviso ovvero ottenuto l'iscrizione del relativo credito nella massa fallimentare, possano altresì, in relazione al corrispondente periodo temporale, percepire il trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)