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Sez. L, Sentenza n. 5229 del 07/04/2001 (Rv. 545748 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Fallimento - Licenziamento intimato dal curatore - Indennità di preavviso - Pagamento - Obbligo - Esonero del curatore - Trattamento di integrazione straordinaria per il periodo del preavviso - Diritto dei lavoratori - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545748-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di condizioni poste per la sua erogazione nel periodo di vigenza dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n.301, ove l'ammissione al trattamento stesso sia avvenuta su richiesta del curatore fallimentare che abbia provveduto al licenziamento senza preavviso dei lavoratori al momento della dichiarazione di fallimento dell'azienda datrice di lavoro, l'efficacia dei licenziamenti rimane temporaneamente (per la durata di due anni) sospesa, ai soli fini della erogazione della c.i.g.s. e della procedura di mobilità, con esonero dei lavoratori dalla prestazione lavorativa e del curatore dall'obbligo di corrispondere la retribuzione nonché l'indennità sostitutiva del preavviso; pertanto, i lavoratori hanno diritto a percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale anche nel periodo del preavviso (nella specie, i lavoratori avevano rinunciato all'insinuazione al passivo per l'indennità di preavviso).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)