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Sez. U, Sentenza n. 4946 del 18/11/1989 (Rv. 464279 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
Stato
decisa il 1989-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464279-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO - SOGGETTI LEGITTIMATI.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile, finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, da chiunque risulti munito della qualità di parte (nella specie, a seguito d'intervento volontario) nel procedimento in pendenza del quale si chiede la definizione della questione di giurisdizione, essendo inidonea ad interferire sull'ammissibilità del regolamento medesimo ogni deduzione circa la validità dell'assunzione di detta qualità dal soggetto che tale mezzo ha proposto. (V 3097/85, mass n 440794; (V 1641/80, mass n 405235).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 419 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)