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Sez. U, Sentenza n. 3097 del 22/05/1985 (Rv. 440794 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROPOSIZIONE AD INIZIATIVA DI UNA DELLE PARTI - RITUALITÀ E VALIDITÀ DELL'ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI PARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440794-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROPOSIZIONE AD INIZIATIVA DI UNA DELLE PARTI - RITUALITÀ E VALIDITÀ DELL'ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI PARTE - IRRILEVANZA.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile da chi risulti munito della qualità di parte (nella specie, a seguito di intervento volontario) nel procedimento in pendenza del quale si chiede la definizione della questione di giurisdizione, mentre ogni deduzione circa la ritualità e validità dell'assunzione di detta qualità (nella specie, sotto il profilo della tardività dello intervento) non può interferire sull'ammissibilità del regolamento medesimo, restando affidata alla decisione del giudice "a quo", ove riconosciuto munito di giurisdizione. (V 1641/80, mass n 405235; (V 664/77, mass n 384233).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 419 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)