Sez. 3, Sentenza n. 6290 del 18/04/2003 (Rv. 562300 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Prelazione e riscatto del proprietario del fondo finitimo - Configurabilità - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
In tema di rapporti agrari, non è legittimamente configurabile un diritto di prelazione (nè quello, succedaneo, di riscatto) in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo finitimo a quello posto in vendita ove ricorra la condizione limitativa di cui all'art.7, comma 2 della legge 817/1971 (ovvero l'insediamento sul fondo oggetto della vendita, al momento della "denuntiatio" della proposta di alienazione - o, in difetto, al momento della stipula dell'atto traslativo -, di mezzadro, coloni, affittuari compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti), anche se tutti i predetti soggetti abbiano (come nella specie) rinunciato alla prelazione loro spettante. Sussiste, per converso, il diritto di prelazione del confinante nel caso in cui l'insediamento dell'affittuario (o, comunque, di un coltivatore diretto del fondo) abbia, prima della stipulazione del rogito, perduto di stabilità per effetto di un accordo - efficace - in forza del quale il coltivatore del fondo venduto si sia impegnato al rilascio del fondo stesso, accordo che deve, ovviamente, intercorrere con il proprietario ed essere accertato in modo preciso e senza equivoci.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)