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Sez. 3, Sentenza n. 653 del 15/01/2007 (Rv. 594436 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Condizioni soggettive ed oggettive per l'esercizio del diritto di prelazione - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594436-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Nella vigente legislazione in materia di prelazione agraria (principalmente disciplinata dagli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della successiva legge n. 817 del 1971) non esiste alcuna norma che faccia divieto, a quanti non possano vantare la qualifica di coltivatore diretto (o di soggetti a questo equiparati), di rendersi acquirenti di terreni a destinazione agricola. Infatti, l'attuale normativa, al fine dello sviluppo della proprietà coltivatrice, tutela, in caso di vendita di terreni agricoli, esclusivamente i "coltivatori diretti" insediati sul fondo offerto in vendita nonché - nella sola eventualità che il fondo sia "libero", ossia che sullo stesso non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti coltivatori diretti - i proprietari coltivatori di terreni confinanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, con la quale era stato accertato che al momento dell'alienazione del fondo agricolo in favore di un terzo, in ordine al quale la ricorrente intendeva farsi riconoscere come titolare del diritto di prelazione, risultava insediata una famiglia colonica, con la conseguenza che correttamente era stata rigettata la domanda attrice, senza che rilevasse, in senso contrario, la circostanza che l'acquirente, a differenza della stessa attrice, non si dedicasse alla diretta coltivazione di terreni agricoli).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)