Sez. L, Sentenza n. 2586 del 12/04/1983 (Rv. 427450 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo fissato dallo art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533, ove dispone che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, "deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito", non si limita a riconoscere un diritto sostanziale del lavoratore medesimo, ma introduce pure un precetto di natura processuale, immediatamente operativo, attribuendo direttamente al giudice del merito il potere- dovere di provvedere, anche d'ufficio ed in grado di appello, alla rivalutazione dei crediti di lavoro. (Conf 309/77, mass n 386215, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)