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Sez. 2, Sentenza n. 11764 del 29/10/1992 (Rv. 479207 - 01)

Servitù - Prediali - Esercizio - Estensione | Servitù di passo carrabile a favore di un immobile adibito ad uso abitativo - Passaggio pedonale - Inclusione - Limiti - Domanda di reintegra nel possesso della servitù di passo carrabile - Estensione alla reintegra del possesso del passaggio pedonale - Sostituzione della precedente domanda con l'ultima - Riduzione dell'originaria domanda - Ammissibilità - Accettazione della controparte - Necessità - Esclusione - Sentenza sulla domanda ridotta - Esclusione con effetto di giudicato, del fondamento della maggiore pretesa.
Stato
decisa il 1992-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479207-01

Servitù - Prediali - Esercizio - Estensione

La servitù di passo carrabile, specialmente se a favore di un immobile adibito per uso abitativo, si distingue da quella di passaggio pedonale solo per la maggiore ampiezza del suo contenuto perché, a meno che non sia stata espressamente costituita solo per il trasporto delle merci, condivide con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone soddisfacendo anche le esigenze di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante; conseguentemente, estendendosi la domanda di reintegra nel possesso di una servitù di passo carrabile alla reintegra nel possesso del passaggio pedonale, la sua sostituzione con quella di reintegra nella servitù di passaggio pedonale realizza solo una riduzione quantitativa della originaria domanda, consentita alla parte, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. senza necessità di accettazione dell'altra, che non ha interesse ad opporvisi per ottenere una decisione di accertamento negativo della originaria pretesa, dato che la sentenza sulla domanda successivamente ridotta fa stato anche sulla consistenza del diritto dell'attore, escludendo, con effetto di giudicato, il fondamento della originaria maggiore pretesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1063, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)