Sez. 1, Sentenza n. 687 del 30/03/1967 (Rv. 326719 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE - MOTIVI DI RICORSO - VIOLAZIONE DI LEGGE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE - MOTIVI DI RICORSO - VIOLAZIONE DI LEGGE.*
A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, il ricorso per Cassazione contro le decisioni della commissione centrale esercenti professioni sanitarie, previsto dagli artt. 19 d.l. 13 settembre 1946, n.233, e 68 secondo comma d. P. R. 5 aprile 1950, n.221, e ammesso anche per violazione di legge e non solo per motivi di giurisdizione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 16/09/1946 num. 233 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)