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Sez. 1, Sentenza n. 427 del 12/02/1973 (Rv. 362408 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO AMMISSIBILI.*
Stato
decisa il 1973-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362408-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO AMMISSIBILI.*

Contro le decisioni della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e ammesso il ricorso per Cassazione - oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art 19 del DLCPS 13 settembre 1946 n 233 - per violazioni di legge in virtu dello art 111 della Costituzione. (Conf 687/67, mass n 326719; 169/61).*

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1946 num. 233 art. 19, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)