Sez. L, Sentenza n. 27679 del 20/12/2011 (Rv. 619947 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Diritto alla rendita a seguito di infortunio "in itinere" - Indisponibilità - Irrinunciabilità - Fondamento - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
Il diritto alla rendita per inabilità da infortunio sul lavoro conferisce al titolare non soltanto un indennizzo in forma pecuniaria per il verificarsi di un determinato evento assicurato, ma gli assicura anche e soprattutto mezzi economici adeguati alle sue esigenze di vita in presenza di accadimenti sfavorevoli che cagionino un'impossibilità o limitazione della sua attività lavorativa e quindi uno stato di bisogno presunto, assumendo, pertanto, finalità alimentare coerente con la funzione indennitaria costituzionalmente propria dell'assicurazione obbligatoria (art. 38, secondo comma, Cost.), ispirata a una logica solidaristica (Corte costituzionale, sentenze 7 febbraio 2000, n. 36, e 21 novembre 1997, n. 350) che resta affidata a un ente pubblico cui non può riconoscersi natura imprenditoriale (Corte di giustizia, sentenze 5 marzo 1999, C-350/07, e 22 gennaio 2002, C-218/00). Ne consegue la natura indisponibile e irrinunciabile del diritto alla rendita, senza che si determini, ove l'INAIL abbia percepito in via di rivalsa nei confronti del terzo responsabile civile l'intera rendita capitalizzata, un ingiustificato arricchimento dell'ente assicuratore.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)