Sez. L, Sentenza n. 3921 del 29/06/1982 (Rv. 421868 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DIRITTO ALLA RENDITA PER INABILITÀ - IMPRESCRITTIBILITÀ - CREDITO PER RATEI DI PENSIONE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - OPERATIVITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DIRITTO ALLA RENDITA PER INABILITÀ - IMPRESCRITTIBILITÀ - CREDITO PER RATEI DI PENSIONE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - OPERATIVITÀ.*
Il diritto alla rendita per inabilità da infortunio sul lavoro conferisce al titolare non soltanto un indennizzo in Forma pecuniaria per il verificarsi di un determinato evento assicurato, ma gli assicura anche e prevalentemente i mezzi economici adeguati alle sue esigenze di vita in presenza di una impossibilità o limitazione della sua attività lavorativa ed ha perciò finalità sociale e natura sostanzialmente alimentare che lo rende anche indisponibile e, conseguentemente, imprescrittibile nella sua configurazione unitaria, una volta che sia entrato nel patrimonio del titolare stesso (come è confermato anche dalla sua incedibilità, impignorabilità ed insequestrabilità, ai sensi dell'art. 110 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), prescrittibili restando, invece, nel quinquennio le singole rate della rendita (art. 2948 n. 1 e 2 cod. civ.) per l'inerzia del suo titolare. (Conf 4317/81, mass n 415001; (Conf 2197/78, mass n 391586; (contra 5945/80, mass n 409736).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2934 com. 2, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 110 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)