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Sez. 3, Sentenza n. 19724 del 27/09/2011 (Rv. 619644 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Controversia di valore inferiore ad euro 1.100, 00 - Sentenza pubblicata in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - Appellabilità - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Domanda di pagamento di somma di denaro espressamente circoscritta nei limiti di euro 1.100, 00 - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza - Richiesta degli interessi e della rivalutazione monetaria - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619644-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace, pubblicate in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (2 marzo 2006), in base al combinato disposto degli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono da ritenersi inappellabili (e, dunque, immediatamente ricorribili per cassazione) tutte le sentenze pronunciate in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100, 00, a prescindere dal fatto che esse siano emesse secondo diritto o secondo equità, dovendo considerarsi a tal fine non il contenuto della decisione, ma, per l'appunto, soltanto il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che è ricorribile per cassazione, e non già appellabile, la sentenza pronunciata sulla domanda avente ad oggetto la richiesta di una somma di denaro proposta, avanti al giudice di pace, con l'espressa determinazione dell'ammontare nei limiti anzidetti, nonché con la richiesta degli interessi e della rivalutazione monetaria dall'introduzione del giudizio, come tale non incidente ai fini della determinazione del valore della domanda stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)