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Sez. 2, Ordinanza n. 2413 del 26/05/1967 Cc. (dep. 18/08/1967) Rv. 105216 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERIO OGGETTIVO E CRITERIO SOGGETTIVO - SUSSIDIARIETA DEL SECONDO.*
Stato
decisa il 1967-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105216-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERIO OGGETTIVO E CRITERIO SOGGETTIVO - SUSSIDIARIETA DEL SECONDO.*

Ai fini dell'applicazione dell'attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen la speciale tenuita del danno deve essere valutata anzitutto e prevalentemente in relazione al valore della cosa, oggetto del reato. Ove, pertanto, il danno patrimoniale obiettivamente considerato non possa ritenersi di particolare tenuita, superflua si palesa ogni indagine circa le condizioni economiche della persona offesa dal reato. (Conf 103305 del 1967, ed ivi citate del 1966; 103313, 103708, 10376(4, 103923, 103988, 104163, 105193, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)