Sez. 5, Sentenza n. 3427 del 20/02/2015 (Rv. 635111 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA | Atti con effetti traslativi - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Effetto traslativo subordinato al pagamento del prezzo - Inadempimento del promissario acquirente - Applicazione dell'imposta - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA
In tema d'INVIM, l'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ai sensi del quale "si considerano atti di alienazione a titolo oneroso...le sentenze indicate nel secondo comma dell'art. 2932 cod. civ.", esige che si verifichi l'effetto traslativo, necessario presupposto impositivo. Ne deriva che l'imposta non è applicabile se il trasferimento del bene sia stato subordinato alla condizione del pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente, non avveratasi, con conseguente risoluzione del rapporto in virtù di una successiva sentenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 com. 2 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)