Sez. 5, Sentenza n. 13151 del 11/06/2014 (Rv. 631167 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA | Atti con effetti traslativi - Provvedimento giudiziale subordinante il trasferimento dell'immobile al pagamento del prezzo - Soggezione all'imposta - Momento rilevante - Data del verificarsi della condizione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA
In tema di INVIM, in presenza di una sentenza ex art. 2932 cod. civ., che subordini il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo, l'imposta è applicabile solo al verificarsi della condizione medesima, atteso che in tale momento si realizza l'incremento di valore tassabile che costituisce il presupposto dell'imposizione fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)