Sez. 2, Sentenza n. 4415 del 04/03/2004 (Rv. 570787 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza di trasferimento della proprietà di beni immobili - Assoggettamento al pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali - Sussistenza - Necessità di indicare in sentenza il soggetto obbligato - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Le sentenze che attuano il trasferimento di beni immobili sono assoggettate, ai sensi dell'art. 8, lett. a) della tariffa allegata al d.P.R. n. 131\86, al pagamento dell'imposta di registro, proporzionale al valore del bene trasferito, nonché al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali (e, in precedenza, anche dell'invim), e devono specificare quale sia la parte tenuta ad effettuare il pagamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che si limitava a condannare le parti al pagamento di una - inesistente - "tassa" di registrazione, senza precisare quali fossero le imposte effettivamente da pagare e quali i soggetti tenuti al pagamento).
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)