Sez. U, Sentenza n. 5431 del 29/02/2008 (Rv. 601907 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Incarico onorario a magistrato - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione - Regola generale di riparto della giurisdizione - Configurabilità - Fattispecie relativa a domanda di compenso per l'incarico di presidente di collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Qualora l'incarico a un magistrato si configuri come rapporto di servizio onorario, ponendosi con il rapporto di pubblico impiego in un nesso di mera occasionalità - come quando la legge impone la nomina di un magistrato esclusivamente per le garanzie di professionalità, indipendenza e imparzialità, ma per lo svolgimento di compiti di natura amministrativa -, è esclusa la giurisdizione amministrativa esclusiva prevista per il rapporto di impiego dei magistrati (artt. 3 e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001) e si applica la regola generale di riparto della giurisdizione fondata sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.(In applicazione di tale principio la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo per la domanda di compenso di un magistrato relativa alla partecipazione come presidente ad un collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto (d.l. n. 152 del 1991, conv. nella lege n. 203 del 1991) atteso che, in mancanza di espressa previsione nella legge, la previsione del compenso resta affidata alle libere determinazioni dell'autorità, con conseguente consistenza di interesse legittimo della posizione soggettiva del privato).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 14, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)