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Sez. U, Sentenza n. 5398 del 09/03/2007 (Rv. 595505 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Componente di commissione edilizia comunale - Richiesta di rimborso delle spese sostenute per la difesa in processo penale conclusosi con assoluzione - Posizione di interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595505-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Il componente della commissione edilizia comunale è legato all'ente-comune da un rapporto assimilato a quello del funzionario onorario e, pertanto, per quel che riguarda le controversie (anche di natura patrimoniale) inerenti il rapporto stesso, la giurisdizione va determinata in applicazione dei criteri generali, tenendo conto delle situazioni giuridiche sostanziali di diritto o di interesse legittimo fatte valere in giudizio ed individuabili alla stregua del "petitum" sostanziale. Di conseguenza, è di competenza del giudice amministrativo la domanda proposta dal componente della commissione edilizia per il rimborso delle spese sostenute per la difesa in un processo penale conclusosi con formula assolutoria piena, atteso che il trattamento economico del funzionario onorario (in cui rientra detto rimborso), in mancanza di specifiche previsioni di legge, resta affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura, di fronte alle quali il funzionario ha un mero interesse legittimo. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 39 della legge della Regione Sicilia n. 145 del 1980 - che prevede il rimborso delle spese legali a favore dei funzionari pubblici che a causa dell'espletamento del servizio siano sottoposti a procedimenti civili, penali o amministrativi e siano stati dichiarati esenti da responsabilità - trattandosi di norma applicabile solo al personale dipendente regionale, nonché dell'art. 24 della legge reg. n. 30 del 2000 - che estende ai "pubblici amministratori" le disposizioni di detto art. 39 - in quanto lo svolgimento di una funzione meramente consultiva, quale quella di componente della commissione edilizia comunale, non consente che costui possa essere qualificato "pubblico amministratore").

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 29/12/1980 num. 145 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)