Sez. U, Sentenza n. 9363 del 20/04/2007 (Rv. 596404 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Componente di commissione medica comunale - Richiesta di corresponsione di un compenso fisso per l'attività prestata - Posizione di interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Il componente della commissione medica costituita presso il Comune ai sensi della legge n. 295 del 1991 è legato all'ente da un rapporto assimilato a quello del funzionario onorario e, pertanto, le controversie inerenti detto rapporto la giurisdizione va determinata in applicazione dei criteri generali, tenendo conto delle situazioni giuridiche sostanziali di diritto soggettivo o di interesse legittimo fatte valere in giudizio ed individuabili alla stregua del "petitum" sostanziale. Di conseguenza rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda proposta dal componente di detta commissione per la corresponsione di un compenso per l'attività prestata in luogo dei gettoni di presenza corrisposti per l'effettiva partecipazione alle sedute; il trattamento economico del funzionario onorario, in mancanza di specifiche previsioni di legge, resti infatti affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura, di fronte alle quali il funzionario ha un mero interesse legittimo.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)