Sez. 4, Sentenza n. 29234 del 23/05/2013 Ud. (dep. 09/07/2013) Rv. 256831 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Sentenza di condanna non definitiva - Esercizio dell'azione civile in sede propria per la quantificazione del risarcimento - Revoca tacita - Esclusione - Fattispecie.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
La costituzione di parte civile non si intende tacitamente revocata nel caso in cui la parte, dopo aver ottenuto in sede penale, con sentenza ancora non definitiva, l'affermazione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno, proponga dinanzi al giudice civile l'azione per la sua quantificazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)