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Sez. 4, Sentenza n. 43374 del 24/05/2007 Ud. (dep. 23/11/2007) Rv. 237907 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Esercizio dell'azione civile in sede propria per la quantificazione del risarcimento - Revoca tacita - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237907-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE

La costituzione di parte civile non si intende tacitamente revocata se la parte propone davanti al giudice civile la domanda per la quantificazione del risarcimento del danno dopo aver ottenuto in sede penale l'affermazione del diritto ad ottenerlo, ancorchè la relativa decisione non sia passata in giudicato. (La Corte ha chiarito che in tale ipotesi non si registra un doppio esercizio della stessa azione, bensì l'esercizio di una azione autonoma fondata sulla prima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)