Sez. 5, Sentenza n. 24869 del 24/01/2017 Ud. (dep. 19/05/2017) Rv. 270457 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - EFFETTI | Azione civile proposta in sede penale e successiva azione proposta in sede civile solo per la quantificazione del danno - Conseguenze - Revoca costituzione - Esclusione.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - EFFETTI
La costituzione di parte civile non si intende tacitamente revocata nel caso in cui la parte, dopo aver ottenuto in sede penale, con sentenza ancora non definitiva, l'affermazione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno, proponga dinanzi al giudice civile l'azione per la sua quantificazione
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)