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Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 28/06/2000 Ud. (dep. 26/10/2000) Rv. 217580 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Concessione edilizia in sanatoria - Obbligo di verifica della conformità della concessione alle previsioni normative da parte del giudice penale - Sussistenza - Concessione illegittima - Disapplicazione - Possibilità.
Stato
decisa il 2000-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217580-01

EDILIZIA - IN GENERE

Nell'ipotesi di concessione edilizia in sanatoria il giudice penale deve accertare la conformità dell'atto alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, anche in ossequio alla previsione di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1985, per il quale la concessione in sanatoria estingue i reati urbanistici solo se le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici; ne consegue che il giudice, ex art 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, può disapplicare la concessione macroscopicamente illegittima. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto tale la concessione in sanatoria rilasciata in assenza del provvedimento autorizzativo dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico gravante sull'area oggetto dell'intervento).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)