Sez. 3, Sentenza n. 19236 del 15/02/2005 Ud. (dep. 20/05/2005) Rv. 231834 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Concessione edilizia in sanatoria - Obbligo di verifica della conformità della concessione alle previsioni normative da parte del giudice penale - Sussistenza - Concessione illegittima - Disapplicazione - Possibilità.
EDILIZIA - IN GENERE
Nell'ipotesi di concessione edilizia in sanatoria il giudice penale deve accertare la conformità dell'atto alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, anche in ossequio alla previsione di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1985, per il quale la concessione in sanatoria estingue i reati urbanistici solo se le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici; ne consegue che il giudice, esercitando il doveroso sindacato di legittimità del fatto estintivo o incidente sulla fattispecie tipica penale, può disapplicare la concessione illegittima ex art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)