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Sez. L, Sentenza n. 4882 del 26/10/1978 (Rv. 394594 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART 429 COD PROC CIV - APPLICABILITA IMMEDIATA AI GIUDIZI IN CORSO - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTABILITA DI UFFICIO ANCHE IN APPELLO - MANCATA RIVALUTAZIONE IN APPELLO SUL PRESUPPOSTO DELLA CARENZA DI DOMANDA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394594-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART 429 COD PROC CIV - APPLICABILITA IMMEDIATA AI GIUDIZI IN CORSO - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTABILITA DI UFFICIO ANCHE IN APPELLO - MANCATA RIVALUTAZIONE IN APPELLO SUL PRESUPPOSTO DELLA CARENZA DI DOMANDA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art 429, comma terzo, cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, ove dispone che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, non si limita a riconoscere un diritto sostanziale del lavoratore medesimo, ma introduce pure un precetto di natura processuale, immediatamente operativo nei giudizi in corso attribuendo direttamente al giudice di merito il potere- dovere di provvedere, anche d'ufficio ed in grado di appello, alla rivalutazione dei crediti di lavoro, salvo che risulti un'inequivoca volonta contraria del creditore. Pertanto, e fondato, oltre che ammissibile, il motivo di ricorso per Cassazione con il quale il lavoratore si dolga della mancata Determinazione in appello del maggior danno da svalutazione monetaria pur in difetto di una precedente domanda in tal senso. (Conf 309/77, mass n 386215).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)