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Sez. L, Sentenza n. 4919 del 20/09/1982 (Rv. 422926 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - RILEVANZA - EFFETTI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422926-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - RILEVANZA - EFFETTI - CONDIZIONI.*

Al fine di stabilire se ricorrano o meno le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto alla pensione d'Invalidità, le infermità preesistenti all'instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione solo quando siano state già di per sè sufficienti - al tempo in cui ebbe inizio il rapporto assicurativo - a ridurre la capacità di guadagno dello assicurato al di sotto dei limiti legali richiesti per l'attribuzione della pensione d'Invalidità; e ciò perché l'art. 1895 cod. civ., il quale stabilisce che il contratto è nullo in caso di inesistenza del rischio, è applicabile anche alle assicurazioni sociali obbligatorie, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1886 dello stesso codice, e per la Mancanza, nella legislazione speciale, di una specifica disciplina sul punto, mentre l'art. 10 del R.d.l. n. 636 del 1939 subordina l'insorgenza del diritto alla pensione ad una riduzione della capacità di guadagno oltre certi limiti, escludendo, così, la configurabilità di una instaurazione del rapporto assicurativo nel caso in cui detta riduzione sia preesistente. (Conf 260/80, mass n 403651; (Conf 55/77, mass n 383563).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)