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Sez. L, Sentenza n. 55 del 08/01/1977 (Rv. 383563 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - INVALIDITA PREESISTENTI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383563-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - INVALIDITA PREESISTENTI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Al fine di stabilire se ricorrano o meno le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidita, le infermita preesistenti alla instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione solo quando siano state gia di per se sufficienti, - al tempo in cui ebbe inizio il rapporto assicurativo -, a ridurre la capacita di guadagno dell'assicurato al di sotto dei limiti legali richiesti per la concessione della pensione d'invalidita. E cio in attuazione del principio, - applicabile ai sensi degli artt 1886 e 1895 cod civ anche in ordine alle assicurazioni sociali obbligatorie -, che il contratto di Assicurazione e nullo se il rischio non e mai esistito o ha cessato d'esistere prima della conclusione del contratto stesso. (Conf 2319/71, mass n 353188).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)