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Sez. 3, Sentenza n. 4698 del 18/07/1980 (Rv. 408509 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA - PREGIUDIZIALITA DELLA DECISIONE IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA RELATIVA ALLA PRELAZIONE ESERCITATA DALLO AFFITTUARIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DELLA CONTROVERSIA SULLA RISOLUZIONE - FACOLTATIVITA.*
Stato
decisa il 1980-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408509-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA - PREGIUDIZIALITA DELLA DECISIONE IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA RELATIVA ALLA PRELAZIONE ESERCITATA DALLO AFFITTUARIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DELLA CONTROVERSIA SULLA RISOLUZIONE - FACOLTATIVITA.*

La definizione della controversia promossa dal concedente nei confronti dell'affittuario di un fondo rustico, al fine di conseguire la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento, non trova indispensabile antecedente logico e giuridico nella decisione di altra controversia concernente l'Esercizio da parte dell'affittuario medesimo del diritto di prelazione e riscatto, secondo la previsione dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, sicche la sospensione del primo giudizio, in attesa della conclusione del secondo, ha carattere non necessario, ma facoltativo, e, come tale, e affidata al discrezionale potere del giudice del merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 296, Decreto Legge 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)