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Sez. 1, Sentenza n. 6296 del 13/12/1985 (Rv. 443397 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE CON UNICO ATTO DI PIÙ DECISIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443397-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE CON UNICO ATTO DI PIÙ DECISIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, nella disciplina di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, deve ritenersi ammissibile l'impugnazione, con unico atto ed unitari motivi, di distinte pronunce (nella specie, impugnazione davanti alla commissione di secondo grado di più decisioni della commissione di primo grado), qualora esse abbiano affrontato e deciso identiche questioni fra le medesime parti, e vengano espressamente indicate in detto unico atto, e con la manifestazione della volontà di investirle tutte. (V 2704/81, mass n 413466).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)