Sez. 1, Sentenza n. 2002 del 12/03/1990 (Rv. 465839 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE CON UN UNICO ATTO DI PIÙ DECISIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE CON UN UNICO ATTO DI PIÙ DECISIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel procedimento davanti alle commissioni tributarie è consentita l'impugnazione con unico atto, e per motivi unitari, di più distinte pronunce, qualora esse siano rese fra le medesime parti e riguardino identiche questioni, ed inoltre detto unico atto le indichi espressamente, con la manifestazione della volontà di impugnarle tutte, atteso che l'elemento sostanziale della dichiarazione di volontà, certa ed univoca, involgente il plurimo, indifferenziato oggetto dei procedimenti, deve prevalere sull'elemento estrinseco dell'autonomia formale di essi. (V 2646/87, mass n 451757; (Conf 6296/85, mass n 443397; (Conf 6297/85, mass n 443398).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)