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Sez. 5, Sentenza n. 22775 del 28/10/2009 (Rv. 610696 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Ricorso del contribuente - Deduzione di fatti facenti riferimento a documenti in possesso della P.A. - Obbligo di acquisizione da parte dell'ufficio finanziario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di rimborso dell'Irpef relativa ad immobili soggetti a vincolo storico artistico.
Stato
decisa il 2009-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610696-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nel processo tributario, l'obbligo dell'Amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, in quanto le disposizioni degli artt. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d'ufficio quei documenti che, già in possesso dell'Amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o qualità rilevanti per la definizione della pratica, costituiscono l'espressione di un più generale principio valevole anche in campo processuale. Pertanto, il contribuente che, in relazione ad immobili soggetti a vincolo storico-artistico di sua proprietà, chieda il rimborso dell'Irpef pagata in eccedenza perché corrisposta sul reddito effettivo e non secondo i criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, può limitarsi a provare l'esistenza del vincolo (nella specie non contestato) ed il pagamento, e non è tenuto ad indicare i dati catastali identificativi degli immobili, i quali devono invece essere individuati dall'Amministrazione che ne è già in possesso ed ha interesse a produrre la documentazione da cui risulti una condizione ostativa al rimborso.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)