Sez. 5, Sentenza n. 21956 del 27/10/2010 (Rv. 615448 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 6 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) - Dovere dell'Amministrazione di esibire documento in suo possesso - Applicabilità del principio al processo tributario - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) - per il quale al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, dovendo tali documenti ed informazioni essere acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - costituisce espressione di un principio generale, applicabile anche al processo tributario, che presuppone, che la documentazione sia già sicuramente in possesso dell'amministrazione finanziaria o che, comunque, il contribuente dichiari e provi l'avvenuta trasmissione del documento all'amministrazione medesima (ad esempio, in sede di dichiarazione dei redditi, o di istanza di rimborso).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)