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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4244 del 03/03/2016 (Rv. 639129 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Immobili di interesse storico od artistico - Art. 11 della l. n. 413 del 1991 - Diritto alla minore tariffa d'estimo - Porzione di immobile - Ininfluenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639129-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di tassazione ai fini IRPEF degli immobili di interesse storico o artistico, l'art. 11, comma 2, della l. n. 413 del 1991, prevede un regime di natura speciale con applicazione della minore delle tariffe d'estimo applicabile anche se l'interesse storico o artistico riguardi una sola porzione dell'immobile, in quanto il provvedimento impositivo del vincolo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 1089 del 1993, non si identifica con una specifica porzione, ma bensì con l'intera unità immobiliare a cui la porzione di specifico interesse artistico appartiene e rispetto alla quale il vincolo risulta iscritto, senza distinzione alcuna a seconda che l'interesse derivi dall'intero immobile o da una sua porzione, peraltro inscindibile dal tutto.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)