Sez. L, Sentenza n. 11255 del 28/08/2000 (Rv. 539812 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Contratti collettivi - Classificazione del personale in categorie con diretta individuazione delle posizioni lavorative corrispondenti - Inquadramento sulla base di tale classificazione - Necessità - Ristrutturazioni o modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro - Nuove qualifiche - Classificazione da parte delle Commissioni Paritetiche previste dai contratti collettivi - Carattere ricognitivo di interpretazione autentica.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE
Le posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale collettiva possono inquadrarsi solo nelle categorie da questa individuate; e tale principio trova applicazione anche quando, a seguito di ristrutturazioni e/o modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro, vengano introdotte nuove qualifiche alla cui classificazione provvedano, secondo una procedura prevista nel contratto collettivo, Commissioni Paritetiche, le cui determinazioni, infatti, devono considerarsi come ricognizioni negoziali di interpretazione autentica delle declaratorie contrattuali, con lo stesso valore normativo delle disposizioni contrattuali "originarie".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)