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Sez. L, Sentenza n. 17053 del 19/08/2005 (Rv. 583099 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Domanda giudiziale per il riconoscimento della professionalità della malattia e della dipendenza di essa da causa di servizio - Regime probatorio distinto - Malattia professionale non tabellata - Malattia multifattoriale - Onere probatorio gravante sul ricorrente - Infermità dipendente da causa di servizio - Onere probatorio attenuato - Contenuto.
Stato
decisa il 2005-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583099-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

L'accertamento di una malattia come professionale (tabellata o meno), ed il consequenziale riconoscimento della rendita, e l'accertamento della dipendenza della malattia da causa di servizio con il consequenziale riconoscimento dell'indennizzo sono retti da regolamentazioni processuali e probatorie proprie e distinte. Conseguentemente, con riferimento alla malattia degli impiegati ed agenti delle Ferrovie dello Stato, in caso di malattia non tabellata perché multifattoriale, non direttamente collegabile con una particolare attività patogena del soggetto, occorre che colui che ne chiede il riconoscimento fornisca la prova delle specifiche caratteristiche e delle concrete modalità di svolgimento dell'attività deputatagli, della malattia di cui è portatore, nonché del nesso eziologico, dandone completa dimostrazione in eventuale opposizione con le contrastanti confutazioni della controparte, trovando integrale applicazione il principio dell'onere della prova, mentre tale regime probatorio è attenuato nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio, perché in questo caso il lavoratore è tenuto solo ad osservare l'onere di allegazione, mentre la P.A. resistente deve tenere un atteggiamento, anche processuale, informato ai principi di collaborazione e cooperazione, previsto dalla legge a carico della stessa P.A., tenuta alla prestazione, secondo le disposizioni sul pubblico impiego (alle quali, sostanzialmente, nella materia "de qua", si conformano quelle relative al personale ferroviario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., Legge 03/05/1957 num. 686 art. 36, Legge 03/05/1957 num. 686 art. 37, Legge 23/05/1957 num. 686 art. 48, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 56, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)