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Sez. L, Sentenza n. 12997 del 14/07/2004 (Rv. 574537 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Domanda giudiziale per il riconoscimento della professionalità della malattia e della dipendenza di essa da causa di servizio - Regime probatorio distinto - Malattia professionale non tabellata - Onere probatorio completo gravante sul ricorrente - Infermità dipendente da causa di servizio - Onere probatorio attenuato gravante sul ricorrente - Contenuto - Fattispecie relativa a malattia multifattoriale.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574537-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

Il regime dell'accertamento di una malattia come professionale (tabellata o meno), ed il consequenziale riconoscimento della rendita, ed il regime dell'accertamento della dipendenza della malattia da causa di servizio con il consequenziale riconoscimento dell'indennizzo sono retti da regolamentazioni processuali e probatorie proprie e distinte. In caso di malattia non tabellata perché multifattoriale (come, nel caso di specie, la tecnopatia cardiovascolare), non direttamente collegabile con una particolare attività patogena del soggetto, occorre che colui che ne chiede il riconoscimento fornisca la prova delle specifiche caratteristiche e delle concrete modalità di svolgimento dell'attività deputatagli, della malattia di cui è portatore, nonché del nesso eziologico, dandone completa dimostrazione in eventuale opposizione con le contrastanti confutazioni della controparte, trovando integrale applicazione il principio dell'onere della prova, mentre tale regime probatorio è attenuato nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio, perché in questo caso il lavoratore è tenuto solo ad osservare l'onere di allegazione, mentre la p.a. resistente deve tenere un atteggiamento, anche processuale, informato ai principi di collaborazione e cooperazione.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato tale principio di diritto, in quanto, a fronte di una malattia per la quale era già stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, aveva negato il diritto alla rendita da malattia professionale, trattandosi di malattia multifattoriale in relazione alla quale il ricorrente non aveva indicato in modo tempestivo, circostanziato ed articolato, il collegamento con l'attività svolta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 03/05/1957 num. 686 art. 36, Legge 03/05/1957 num. 686 art. 37, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 56, Legge 03/05/1957 num. 686 art. 48, Legge 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)