Sez. 1, Ordinanza n. 2324 del 09/11/1977 Cc. (dep. 11/01/1978) Rv. 137634 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - SUCCESSIONI DI LEGGI MERAMENTE PROCESSUALI - ATTI DICHIARATI NULLI SOTTO IL PRECEDENTE REGIME - APPLICABILITA DELLA NUOVA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - SUCCESSIONI DI LEGGI MERAMENTE PROCESSUALI - ATTI DICHIARATI NULLI SOTTO IL PRECEDENTE REGIME - APPLICABILITA DELLA NUOVA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
La nuova disciplina introdotta dall'art 6 legge 8 agosto 1977 n 534 per le nullita di ordine generale previste dall'art 185 n 3 cod proc pen e - come tutte le norme processuali ed in Mancanza di Disposizioni transitorie - di immediata applicazione, ma priva di efficacia retroattiva. Essa, pertanto, non puo spiegare alcun effetto rispetto ad Atti che siano stati dichiarati nulli sotto il precedente regime, secondo le condizioni allora vigenti. (Conf mass n 121030).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)