Sez. 1, Ordinanza n. 2365 del 03/12/1971 Cc. (dep. 15/05/1972) Rv. 121030 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE - IRRETROATTIVITA.*
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Le nuove norme processuali penali trovano applicazione al momento della loro entrata in vigore solo in relazione agli Atti da compiere; per quelli invece che sono stati compiuti sotto l'impero delle norme abrogate ed in conformita delle stesse, vige il principio della loro piena validita e del pieno rispetto degli effetti giuridici che ne derivano. (applicazione in riferimento all'art 3 DL 1 maggio 1970 n 192).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)