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Sez. 1, Sentenza n. 253 del 06/02/1970 (Rv. 345093 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - SEPARAZIONE DI CAUSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ESERCIZIO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE - PROVVEDIMENTO - NATURA - ININFLUENZA SULLA DECISIONE DELLE CAUSE GIA RIUNITE.*
Stato
decisa il 1970-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345093-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - SEPARAZIONE DI CAUSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ESERCIZIO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE - PROVVEDIMENTO - NATURA - ININFLUENZA SULLA DECISIONE DELLE CAUSE GIA RIUNITE.*

Il giudice ha facolta di disporre la separazione di cause proposte congiuntamente, e cio costituisce Esercizio di un potere discrezionale, non sindacabile in Sede di legittimita. L'Esercizio di tale potere da vita ad un provvedimento di carattere meramente ordinatorio, che non ha alcuna Rilevanza sulla decisione dell'una o dell'altra causa. (V 2158-68, massima n 334335 1806-67, massima n 328688).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)