Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21225 del 05/07/2022 (Rv. 665196 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Contratto di conto corrente assistito da apertura di credito - Azione di ripetizione dell'indebito del correntista - Eccezione di prescrizione - Contenuto - Necessità per la banca di indicare specificamente le rimesse solutorie prescritte - Esclusione - Mancata produzione degli estratti conto da parte dell'attore - Conseguenze. PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - IN GENERE - In genere.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
Nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione
che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte; al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione.
Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)