Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019 (Rv. 654580 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Contratto di conto corrente assistito da apertura di credito – Azione di ripetizione dell’indebito del correntista – Eccezione di prescrizione estintiva della banca – Contenuto – Necessità di indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte - Esclusione.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)