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Sez. L, Sentenza n. 1799 del 19/02/1987 (Rv. 451163 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI CRISI AZIENDALE EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 675 DEL 1977 - EFFETTI - TRASFERIMENTO TRA L'IMPRESA IN CRISI E QUELLA SUBENTRANTE SOLTANTO NELLA PROPRIETÀ DI ALCUNI CESPITI AZIENDALI - TRASFERIMENTO EX ART. 2112 COD. CIV. - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451163-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI CRISI AZIENDALE EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 675 DEL 1977 - EFFETTI - TRASFERIMENTO TRA L'IMPRESA IN CRISI E QUELLA SUBENTRANTE SOLTANTO NELLA PROPRIETÀ DI ALCUNI CESPITI AZIENDALI - TRASFERIMENTO EX ART. 2112 COD. CIV. - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il trasferimento d'azienda - quale previsto dall'art. 2112 cod. civ. ai fini della successione del cessionario nei rapporti di lavoro subordinato del cedente - riguarda tutti i casi nei quali l'azienda sia passata ad un altro titolare indipendentemente dal mezzo giuridico utilizzato per la realizzazione di tale cessione, ma esige il passaggio dell'intera struttura aziendale con il mutamento soltanto del soggetto titolare dell'impresa e quindi non è configurabile nell'ipotesi in cui vi sia la cessione di una parte delimitata, autonoma e del tutto indipendente dell'azienda dal precedente titolare, che continua la propria attività, ad un altro soggetto che provvede ad una nuova e distinta gestione dell'attività ceduta. Pertanto, anche nell'ipotesi di dichiarazione di crisi aziendale (ex art. 2 legge 12 agosto 1977 n. 675) che, secondo il disposto dell'art. 1 della legge 26 maggio 1978 n. 215, produce gli effetti della disdetta prevista dall'art. 2112, primo comma, cit., deve escludersi che si verifichi un trasferimento d'azienda tra l'impresa in crisi (beneficiaria dell'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni e soggetta alla procedura speciale di mobilità interaziendale) e quella che subentra soltanto nella proprietà di alcuni cespiti aziendali, mentre per il resto permane la continuazione dell'attività, seppur ridimensionata, della prima (salva la specifica previsione di assunzione del personale nell'accordo inerente al trasferimento tra organizzazioni sindacali e datori di lavoro). (V 7070/83, mass n 431689).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 26/05/1978 num. 215 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)