Sez. U, Sentenza n. 7070 del 25/11/1983 (Rv. 431689 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - DISCIPLINA DELL'IMPRESA DICHIARATA IN STATO DI CRISI EX LEGGE N. 675 DEL 1977 E LEGGE N. 215 DEL 1978 - RICORSO STRAORDINARIO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E PREVISIONE DI PROCEDURE PRIVILEGIATE PER LA MOBILITÀ DEI DIPENDENTI - ASSUNZIONE DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA IN CRISI DA PARTE DELL'IMPRESA ACQUIRENTE DI ALCUNI CESPITI INDUSTRIALI DELLA PRIMA - CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO EX ART. 2112 COD. CIV. - ESCLUSIONE - RELATIVA CONTROVERSIA GIUDIZIARIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - DISCIPLINA DELL'IMPRESA DICHIARATA IN STATO DI CRISI EX LEGGE N. 675 DEL 1977 E LEGGE N. 215 DEL 1978 - RICORSO STRAORDINARIO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E PREVISIONE DI PROCEDURE PRIVILEGIATE PER LA MOBILITÀ DEI DIPENDENTI - ASSUNZIONE DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA IN CRISI DA PARTE DELL'IMPRESA ACQUIRENTE DI ALCUNI CESPITI INDUSTRIALI DELLA PRIMA - CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO EX ART. 2112 COD. CIV. - ESCLUSIONE - RELATIVA CONTROVERSIA GIUDIZIARIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Qualora il comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) ed il ministro per il lavoro e la previdenza sociale accertino e dichiarino lo stato di crisi di un'impresa di particolare Rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale ed alla situazione produttiva (nella specie, S.P.a. Unidal), secondo la disciplina della legge 12 agosto 1977 n. 675, così attivando i particolari meccanismi previsti dalla legge medesima con ricorso straordinario alla cassa integrazione guadagni e procedure privilegiate per la mobilità dei dipendenti, mentre le parti e le organizzazioni interessate addivengano ad un accordo (nella specie, in data 23 gennaio 1978) per il trasferimento ad altra impresa (nella specie, S.P.a. Sidalm, appositamente costituita) di alcuni cespiti industriali dell'impresa in crisi, con assunzione di parte dei dipendenti, la sopravvenuta emanazione del d.l. 30 marzo 1978 n. 80 (convertito con modificazioni in legge 26 maggio 1978 n. 215), il cui art. 1 primo comma integra una norma di interpretazione autentica della legge n. 675 del 1977, manifestamente non in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione (sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 1980), comporta, in applicazione della norma stessa, che la suddetta dichiarazione di crisi aziendale produce gli effetti della disdetta prevista dall'art. 2112 primo comma cod. civ., nei confronti dei lavoratori che vengano assunti dall'impresa acquirente. Costoro, pertanto, non potranno invocare la continuità del rapporto di lavoro, secondo la previsione del citato art. 2112 cod. civ., né potranno chiedere al giudice ordinario, quale mezzo al fine di escludere l'applicabilità della menzionata normativa speciale e di rendere operanti i principi generali in tema di trasferimento d'azienda, la disapplicazione degli specificati Atti del CIPI e del ministro del lavoro sulla apertura della procedura di crisi, vertendosi in tema di scelte autoritative e discrezionali, a fronte delle quali sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo tutelabili davanti al giudice amministrativo.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 1, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 24, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25, Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 art. 1, Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)