Sez. L, Sentenza n. 4543 del 19/05/1990 (Rv. 467266 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELLE IMPRESE IN CRISI EX D.L. N. 215 DEL 1978 - DISCIPLINA COLLETTIVA IN DEROGA ALL'ART. 2112 COD. CIV. - VALIDITÀ - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - NECESSITÀ - NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI ESPRESSAMENTE O TACITAMENTE ADERENTI A DETTA DISCIPLINA - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELLE IMPRESE IN CRISI EX D.L. N. 215 DEL 1978 - DISCIPLINA COLLETTIVA IN DEROGA ALL'ART. 2112 COD. CIV. - VALIDITÀ - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - NECESSITÀ - NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI ESPRESSAMENTE O TACITAMENTE ADERENTI A DETTA DISCIPLINA - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
Con riguardo alla normativa posta dalla legge 26 maggio 1978 n. 215 (di conversione del d.l. 30 marzo 1978 n. 80) in ordine al trasferimento delle imprese in crisi, è legittima la disciplina convenzionale concordata a livello sindacale collettivo che - nell'ipotesi in cui la struttura aziendale di un'impresa in crisi sia stata rilevata da altra impresa che subentri alla prima - regoli la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente in termini diversi dalla disciplina legale sancita dall'art. 2112 cod. civ., in tal caso l'accordo suddetto ha efficacia vincolante non solo nei confronti dei lavoratori iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche di coloro che a tale intesa abbiano successivamente aderito, oltre che per dichiarazione espressa, anche per fatti concludenti, che implichino la ratifica e l'approvazione dell'operato delle organizzazioni sindacali. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva respinto l'impugnativa di licenziamento proposta da un lavoratore nei confronti di una società, la quale - divenuta sua datrice di lavoro per essere subentrata, in forza della legge n. 215/cit., ad un'impresa in crisi, soc. Tesdi di Milano, di cui originariamente il lavoratore medesimo era dipendente - aveva riconvertito e ceduto tutte le strutture aziendali ad altre società ed aveva comunicato - in base ad accordi aziendali - il recesso dai rapporti di lavoro avviando i lavoratori, tra cui il ricorrente, alle società cessionarie, che avevano provveduto all'assunzione con il riconoscimento di un'anzianità convenzionale, ma con soluzione di continuità del rapporto). (V 512/88, mass n 457027; (V 1799/87, mass n 451163).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 CORTE COST., Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)