Sez. 1, Sentenza n. 4037 del 06/11/1976 (Rv. 382700 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO E FORMA - IN GENERE - DENUNCIA INFEDELE - NOZIONE - OBBLIGO DEGLI INTERESSI - CONDIZIONI - DICHIARAZIONI SULLA SPETTANZA DELLA DETRAZIONE DI ELEMENTI PASSIVI - NATURA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO E FORMA - IN GENERE - DENUNCIA INFEDELE - NOZIONE - OBBLIGO DEGLI INTERESSI - CONDIZIONI - DICHIARAZIONI SULLA SPETTANZA DELLA DETRAZIONE DI ELEMENTI PASSIVI - NATURA.*
Nell'ambito della normativa del tu 29 gennaio 1958 n 645, la denuncia unica dei redditi e infedele solo nel caso in cui vi sia stata alterazione, contrariamente al vero, dei dati di fatto da esporre nella denuncia, mentre una erronea valutazione giuridica di essi da parte del contribuente e irrilevante e non fa sorgere quindi l'Obbligo della corresponsione degli interessi previsti dall'art 184-bis del testo unico, in quanto tale sanzione opera solo se il contribuente abbia dichiarato elementi attivi o passivi non conformi alla realta per diversita di ammontare, di natura o di provenienza, mentre le ulteriori dichiarazioni del denunziante circa la spettanza della detrazione di elementi passivi valgono solo come esposizione all'ufficio finanziario, giacche esse non si configurano come dichiarazioni di volonta, ma unicamente quali proposte sottoposte all'ufficio medesimo, il quale solo ha il potere di accertarne il fondamento. (V 1815/75, mass n 375476).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 com. 2 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 245
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)