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Sez. 3, Sentenza n. 8729 del 10/08/1991 (Rv. 473475 - 01)

Locazione - Obbligazioni del locatore - Mantenimento della cosa in buono stato locativo | Obbligo di effettuare le ripartizioni necessarie - Riferibilità alle opere di manutenzione - Rimozione di guasti o deterioramenti rilevanti - Tutela del locatario - Applicabilità della normativa relativa ai vizi della cosa locata.
Stato
decisa il 1991-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473475-01

Locazione - Obbligazioni del locatore - Mantenimento della cosa in buono stato locativo

L'obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo, di cui all'art. 1576 cod.civ., riguarda gli inconvenienti eliminabili nell'ambito delle opere di manutenzione, e, pertanto, non può essere invocato per rimuovere guasti o deterioramenti rilevanti (nella specie, invasione d'umidità per effetto di trasudo delle pareti), rispetto ai quali la tutela del locatario resta affidata alle disposizioni dettate dagli artt. 1578 e 1581 cod.civ. per i vizi della cosa locata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)